Assegno unico, limitazione degli importi per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza

A decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico per i figli a carico costituisce un beneficio economico attribuito, ai nuclei familiari, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo.

Elemento distintivo ai fini del corretto calcolo dell’importo spettante è l’indicatore reddituale  scaturente dall’ISEE, che rappresenta la situazione economica equivalente in capo al soggetto richiedente, ed assume valenza prevalente.

L’INPS con  circolare n. 23 del 9 febbraio 2022  ha disciplinato a monte le complessive  modalità   da seguire per il riconoscimento del diritto, evidenziandone ambiti applicativi e  criteri di riferimento per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

L’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (di seguito, anche Rdc) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Per quanto concerne i soggetti che risultino titolari di Rdc, non è prevista alcuna domanda in quanto l’Istituto provvede ad erogare, unitamente all’importo già erogato per la predetta indennità, una quota supplementare di beneficio economico, definita Rdc/AU.

Tale integrazione avviene secondo uno specifico calcolo, osservando i criteri indicati in un’apposita tabella.

Sulla verifica dei requisiti è previsto che quelli relativi alla residenza, cittadinanza e soggiorno si trovino assorbiti dalle previsioni maggiormente restrittive, previste dal D.Lgs n. 230/2011. Pertanto, occorre, preliminarmente verificare la sussistenza del pagamento delle imposte in Italia.

Per quanto attiene alla categoria dei possibili beneficiari l’assegno unico ed universale compete:

– per ogni figlio minorenne, presente nel nucleo familiare;

– per ogni figlio maggiorenne, fino al ventunesimo anno di età ,ma solo se rientri in una delle seguenti casistiche:

  • sia iscritto ad un corso scolastico;
  • svolga un tirocinio, con reddito inferiore ad 8.000,00 euro;
  • sia disoccupato.

Ai   fini della individuazione  dei figli minori, dei figli maggiorenni con età inferiore a ventuno anni del nucleo familiare beneficiario di Rdc e dei figli con disabilità, è prevista la compilazione della  Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di validità, utile ai fini della liquidazione del Rdc, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

La domanda potrà essere presentata da:

  • genitori separati o in regime di divorzio;
  • genitori naturali non conviventi;
  • genitori esercenti la responsabilità genitoriale in condiviso;
  • genitori non assegnatari dei figli, pur godendo l’altro coniuge di Rdc.

In tal caso, presentata la domanda la stessa verrà liquidata nella misura del 50% con accredito della somma residua all’altro coniuge percettore di Rdc e contestuale accredito sulla carta, già in suo possesso.

di Angela Gerarda Fasulo