Assegno temporaneo, requisiti ed importi per figlio

Dal 1° luglio 2021 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 79, finalizzate al potenziamento del sostegno delle famiglie mediante l’introduzione di un assegno unico ed universale.

C’è da chiarire che questa ulteriore misura di sostegno del reddito introdotta dal Governo per sostenere le famiglie in difficoltà, corrisposto a condizione che siano presenti in famiglia  figli minori di anni 18, ivi compresi i figli adottivi ed in affido preadottivo,  è prevista in favore di:

  •  lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  •  lavoratori agricoli;
  •  lavoratori domestici e domestici;
  •  somministrati;
  •  lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  •  lavoratori in aspettativa sindacale;
  •  lavoratori marittimi sbarcati;
  •  lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
  •  soggetti titolari di trattamenti di integrazione salariale;
  •  lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente;
  •  nuclei familiari di lavoratori autonomi;
  • Nuclei familiari in cui siano presenti soggetti in stato di disoccupazione.

Requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2) soggetto a pagamento d’ imposta sul reddito in Italia;

3) residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

5) possessore di ISEE in corso di validità.

L’Importo  da corrispondere è individuato  sulla scorta della tabella prevista dal dl 79/ 2021 che ne determina la somma dell’assegno da erogarsi, per ogni figlio minore, in base ai livelli di ISEE.

È prevista la corresponsione dell’assegno in misura piena, ove la soglia di ISEE  non superi i  7.000 euro. Ciò significa che si prevede la corresponsione di 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli e di 217,8 euro per figlio in caso di famiglie numerose.

L’assegno spetta fino ad una soglia massima di ISEE di  50.000 EURO.

 Superato tale importo non se ne  ha diritto.

di Angela Gerarda Fasulo