Anticipi di Tfs e Tfr per collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100

Con la circolare INPS n.130 del 17 novembre 2020 è previsto che si possa richiedere una Certificazione al proprio Ente erogatore (trattasi nella quasi generalità dei casi dell’Inps) per ottenere l’anticipo del Tfs/Tfr, per un importo massimo erogabile pari a 45 mila euro ( o di importo inferiore ove la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’Inps sia di minore entità) – importo non soggetto a nessun tipo di procedura di sequestro, pignoramento o di esecuzione forzata in virtù di una qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Tale anticipo può essere richiesto esclusivamente dai dipendenti pubblici che percepiscono (o che hanno avuto accesso a percepire) la pensione Anticipata, di Vecchiaia o nella cosiddetta quota 100, diritto maturato prima ancora dell’entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019. In ordine al prescritto ambito oggettivo introdotto con la citata circolare, è espressamente previsto che risultano esclusi dalla possibilità di ottenere il finanziamento agevolato non soltanto coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto a pensione, ma anche tutti i dipendenti, ancora in attesa di percepire l’indennità di fine servizio comunque denominata, che accedono o hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti pensionistici stabiliti da norme diverse da quelle sopra indicate. Pertanto, è escluso dall’applicazione della norma in argomento il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In relazione, invece, alla tempistica prevista per accedere al trattamento anticipato, la stessa circolare prevede che la Struttura territoriale competente debba provvedere a rilasciare la certificazione all’utente entro il termine di 90 giorni dalla data della domanda (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. n.51/2020), rendendola disponibile per l’utente nell’Area riservata del cittadino del Portale Inps. Una volta ottenuta la certificazione dall’INPS, i pensionati, potranno utilizzarla solo decorsi 15 giorni lavorativi dal rilascio della stessa. Le modalità di presentazione della domanda sono quelle ordinarie: richiesta di certificazione online seguendo le stesse modalità di trasmissione attualmente in uso all’istituto.Il rilascio della certificazione al pensionato avviene entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è disponibile anche sul sito internet istituzionale, all’interno dell’Area riservata del cittadino. Nessuna scadenza contiene la certificazione rilasciata dall’Inps né un termine di validità, ragione per la quale una volta perfezionato tra le parti l’eventuale successivo contratto di anticipo finanziario, lo stesso verrà notificato da parte della banca o dagli intermediari finanziari direttamente alle Strutture territoriali Inps tramite PEC divenendo efficace solo dopo la “presa d’atto” positiva da parte della competente sede territoriale INPS, che dovrà essere rilasciata – obbligatoriamente – entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del contratto di anticipo finanziario. Una volta erogato l’anticipo al pensionato, l’Inps provvederà a rimborsare al cessionario l’intera somma oggetto del credito ceduto, decurtando tale somma dall’indennità di fine servizio comunque denominata (TFS/TFR) spettante allo stesso pensionato.

di Angela Gerarda Fasulo