Al via il rinnovo delle RSU del pubblico impiego

Per i dipendenti pubblici, si prospetta un’altra campagna elettorale, quella per il rinnovo in ogni struttura lavorativa della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), riservato ai Comparti Funzioni centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e ricerca, Presidenza del Consiglio. Proprio in vista di questo importante passaggio di partecipazione democratica può esser invece utile delineare alcuni elementi delle RSU e del processo di rinnovo dei componenti che si concretizzerà nel voto dei giorni 5, 6 e 7 aprile prossimi.

Si è appena aperta la stagione dei rinnovi delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel pubblico impiego, organismi sindacali presenti nei diversi luoghi di lavoro, i cui componenti vengono eletti da tutti i lavoratori, iscritti e non iscritti al sindacato, con le varie compagini in lizza protese nel voler rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed è costituito da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato. Nel pubblico impiego la normativa fondamentale di riferimento è l’Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale, siglato il 7 agosto 1998. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto. Chi viene eletto nella RSU è una lavoratrice o un lavoratore che svolge un preciso ruolo di rappresentanza delle esigenze dei lavoratori, senza dover rispondere al sindacato nelle cui liste è stato eletto. La RSU è infatti finalizzata ad una tutela collettiva dei lavoratori, attuata anche mediante controlli sull’applicazione del contratto e la promozione, ove necessario, di specifiche vertenze. La RSU può anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi, eventualmente, passare la tutela al sindacato e ai legali. La RSU può, con le proprie scelte o meno, condizionare il salario accessorio, come quello di produttività e i progetti incentivanti, oltre che il pagamento dello straordinario, contribuendo alle decisioni sulla destinazione dei fondi contrattuali. Per i componenti delle RSU sono quindi basilari le competenze relazionali e la capacità di creare consenso intorno a proposte, azioni e obiettivi proposti unitariamente. Essa, infatti, agisce come unico organismo, che al proprio interno decide a maggioranza dei propri componenti. Svolgendo un ruolo esposto, il delegato RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore ed è titolare di particolari diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti, quali l’uso della bacheca, la convocazione di una assemblea e l’uso di permessi retribuiti, spettanti però nell’insieme alla RSU; al singolo componente spetta comunque la possibilità di agibilità sui luoghi di lavoro per l’espletamento del mandato.

La RSU svolge il suo ruolo collegialmente e a tempo determinato, rimanendo in carica tre anni, alla scadenza dei quali l’intera composizione decade automaticamente e si devono provvedere ad indire nuove elezioni. Con riguardo ai singoli componenti, sono inoltre previsti i casi di dimissioni, di sostituzione e l’eventualità della decadenza prima del termine. La tornata elettorale del prossimo aprile è conseguenziale alla decadenza delle Rappresentanze elette nel 2018, porogate di un anno, causa pandemia covid.

Ai sensi del citato Accordo collettivo quadro, con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 dalle Organizzazioni Sindacali e dall’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), con la tempistica delle procedure elettorali. La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni ha reso necessario da parte dell’ARAN la formulazione di una prima nota di chiarimenti finalizzata al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale, raccolte, da ultimo, nella Circolare n. 1/2022, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Con riguardo ai Comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca, Presidenza del Consiglio sono previste più sedi di collegi elettorali (più RSU). In tali ultimi comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, hanno già proceduto tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU, con comunicazione della stessa all’ARAN: ciò consente all’Aran di dotarsi di una corretta e compiuta “anagrafe” delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati.

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall’Accordo quadro del 1998 e dagli accordi integrativi di comparto, laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali. Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni.

Possono votare i dipendenti dell’amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche se in part-time) e i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l’elettorato attivo presso l’amministrazione di assegnazione. Ai sensi della legge n. 38/2012, possono votare anche i lavoratori all’estero con contratto a legge locale. Non gode invece dell’elettorato attivoil personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato; il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del Comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;  il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.); il personale con contratto di consulenza o comunque “atipico”. Con riguardo all’elettorato passivo, va innanzitutto sottolineato che non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato. D’altro canto, seppur non esplicitato, va preso atto di un vincolo almeno funzionale tra i candidati e le organizzazioni promotrici delle singole liste che li accolgono. La nuova formulazione dell’articolo 3 dell’Accordo Quadro, introdotta dal CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l’elettorato passivo:

  • ai dipendenti a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
  • in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
  • nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell’anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

di Sossio Moccia