A cosa serve il PRA?

Nelle comuni conoscenze del cittadino, il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) è un “illustre sconosciuto” o, nella migliore delle ipotesi, è confuso con la Motorizzazione Civile.

L’unica cosa certa e chiara per chiunque ne conosca l’esistenza, è comunque che al P.R.A. “si pagano un sacco di soldi”…

Vediamo allora cos’è e a cosa serve questo “famigerato” P.R.A. e quali sono i suoi rapporti con l’Ente gestore ACI (Automobile Club d’Italia).

Il P.R.A. nasce nel 1927 per registrare, in analogia a quanto già esistente in campo immobiliare, la proprietà dei veicoli.

I veicoli infatti cominciavano ad essere numerosi, e poiché i loro prezzi erano cospicui, si ritenne di concedere a questi beni lo “status” di BENE MOBILE REGISTRATO per renderne certa la proprietà, non solo per motivazioni economiche, ma anche (e forse soprattutto) per i motivi di Responsabilità Civile derivante in caso di incidenti.

In analogia, quindi, al Registro Immobiliare, che registra le proprietà immobiliari appunto (case, terreni, ecc.), venne istituito il Registro Mobiliare (il P.R.A.) che lavora secondo regole dettate dal Codice Civile.

La funzione del P.R.A. non è, dunque, quella di “determinare” la proprietà, che si perfeziona tra le parti con l’accordo anche solo verbale che prevede la cessione del bene in cambio di un prezzo (come avviene per l’acquisto di un qualunque oggetto), ma “ne dà pubblicità alla collettività”.

La collettività dunque viene informata in modo ufficiale che il bene registrato è di proprietà di X, con tutte le garanzie che da questa ufficialità possono derivare.

Per la legge, l’iscrizione al P.R.A. è “presunzione di proprietà fino a prova contraria”, ovvero se io risulto intestatario al P.R.A. di un mezzo, quel mezzo per la collettività è mio a tutti gli effetti, nel bene e nel male, e sta eventualmente a me dimostrare il contrario con prove certe che giuridicamente abbiano un valore.

Da quanto sinteticamente esposto fino a questo punto, si evince un primo punto fondamentale: se l’auto cessasse di essere “bene mobile registrato” e il P.R.A., come istituzione di garanzia dello Stato nei confronti dei cittadini, fosse soppresso, il veicolo tornerebbe ad essere un oggetto puro e semplice per il quale, secondo il Codice Civile, “il possesso vale titolo”, ovvero avere in mano un auto sarebbe condizione sufficiente per dichiarare che l’auto è propria e molto più difficile sarebbe poter riacquisirne il possesso in caso di sottrazione fraudolenta.

Facendo un paragone semplice per capire meglio, sarebbe come se un ladro asportasse da una casa un frigorifero o una lavatrice e la impiantasse in casa sua: sarebbe molto difficile dimostrare che quell’oggetto era mio e mi è stato sottratto, non essendo registrato da nessuna parte in maniera ufficiale che quello specifico oggetto, con quella matricola e quel numero di serie, mi apparteneva.

Ora lavatrice o frigorifero sono, comunque, chiusi fra quattro mura e raramente può presentarsi questa evenienza, ma le auto stanno in strada e chiunque può con sufficiente facilità asportarle, corredate anche dei documenti di circolazione che, essendo documenti necessari alla circolazione, vengono ovviamente tenuti all’interno.

Un altro aspetto importante e non conosciuto legato al P.R.A. è la “garanzia dei crediti”: un mezzo che a tutt’oggi può essere acquistato con garanzia ipotecaria, con l’abolizione del P.R.A. non potrebbe più ottenere la stessa garanzia, in quanto l’ipoteca su un veicolo “esiste” e si formalizza esclusivamente nel momento in cui l’atto stipulato tra le parti viene registrato.

Un ulteriore aspetto poco conosciuto del Pubblico Registro è il servizio di riscossione tasse che lo stesso effettua per conto degli Enti impositori (Stato, Province): gli importi che si pagano a titolo di Imposta di Registro non vanno dunque al P.R.A. (o all’ACI che lo gestisce), ma riversati immediatamente agli Enti titolari del tributo.

Il costo effettivo della pratica P.R.A., che dà al cittadino tutte le garanzie sopra elencate, è di soli € 20,92 importo imposto per legge e fermo dal lontano 1994.

Considerando che mediamente un’auto viene cambiata ogni 5 anni, il costo del servizio per il cittadino è di poco più di 4 euro l’anno e questo sarebbe il reale risparmio che il cittadino avrebbe se il P.R.A. venisse soppresso, in cambio della perdita delle garanzie prime descritte.

Passando al secondo punto, ovvero quali rapporti intercorrono tra il P.R.A. e l’ente che lo gastisce, l’ACI, succintamente si può dire quanto segue:

L’ACI, nato nel 1905 come associazione di tutti gli Automobile Club provinciali, è gestore del servizio di registrazione dei veicoli dal 1927: il legislatore di allora individuò con oculatezza l’associazione degli automobilisti come soggetto idoneo a registrare i veicoli e a garantire la corretta tenuta del Registro.

Si tratta dell’unico caso esistente di associazione di utenti (cittadini automobilisti)che gestisce un servizio per gli utenti stessi e ne tutela gli interessi.

Dal 1970 l’ACI è diventato Ente Pubblico Non Economico e in questa doppia veste continua a gestire il P.R.A.

I funzionari del P.R.A., dipendenti di ACI, per la loro attività di controllo giuridico delle trascrizioni, sono sottoposti al controllo diretto della Procura generale della Repubblica, territorialmente competente, e questa è una ulteriore garanzia che il legislatore pose nel ’27 in capo al sistema di registrazione.

Come si vede, dunque, le garanzie del sistema sono molteplici e svariate (sono state prese in esame solo quelle di più generale utilizzo) e la banca dati del P.R.A. è punto fermo per la presunzione di proprietà dei veicoli, sia per gli Organi di polizia che per la Magistratura.

Per concludere questa rapida esposizione, si evidenzia infine che dal 2000 la legge (D.P.R. 258/00) ha istituito lo Sportello Telematico dell’Automobilista, fortemente voluto dall’ACI, così come la precedente informatizzazione degli archivi avvenuta nel 1993, per svecchiare e semplificare le procedure amministrative del settore veicoli.

Questi sportelli presenti presso tutti gli uffici provinciali dell’ACI, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (oggi chiamata DTT) e presso le delegazioni ACI ed agenzie di pratiche automobilistiche convenzionate, rilasciano “a vista” e contestualmente entrambi i documenti necessari per la circolazione ed il possesso dell’auto (carta di circolazione e certificato di proprietà).

Il prossimo auspicabile passo da parte del legislatore, su proposta di ACI, dovrebbe essere l’unificazione dei documenti in un’unica Carta del Veicolo.

La trattazione dell’argomento non è stata esaustiva per forza di cose, vista la complessità e la vastità della materia, ma la speranza è di aver dato un quadro sufficientemente chiaro della problematica che sottende il P.R.A. e di aver eliminato almeno qualche dubbio in merito.