TRASPARENZA NEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI: IL PERCORSO DEL GAMBERO

Di recente abbiamo apprezzato il fatto che l’Istituto, accogliendo una specifica richiesta del nostro Sindacato, abbia reso più trasparente l’attribuzione degli incarichi dirigenziali vacanti, indicandone negli interpelli la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta.
Tuttavia, i messaggi nn. 5182 del 5 agosto u.s. e 5310 del 12 agosto ci fanno ricredere. Infatti, con tali messaggi, è stata offerta la possibilità al personale delle Aree con certi requisiti di candidarsi a ricoprire incarichi di livello dirigenziale.
Da un lato ciò potrebbe anche farci piacere, in quanto offre anche ai funzionari delle Aree l’opportunità di migliorare, ma ci sono alcuni elementi che ci rendono perplessi e persino contrari alla metodologia seguita:

1) La recente sentenza (n. 37 del 25 febbraio 2015) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato dichiarava l’invalidità di tutte le nomine dirigenziali effettuate dall’Agenza delle Entrate senza l’esperimento di un regolare concorso ha ribadito il principio secondo il quale il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. L’Agenzia delle Entrate -come adesso sembra voler fare anche l’INPS-, per colmare le carenze nell’organico dei propri dirigenti, ha fatto ricorso ad un istituto previsto dal proprio regolamento di amministrazione (l’art. 24, in pratica simile all’Art. 30 del Regolamento di organizzazione dell’INPS), che consente, la copertura provvisoria delle eventuali vacanze verificatesi nelle posizioni dirigenziali, previo interpello e previa specifica valutazione dell’idoneità degli aspiranti, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti.
2) Gli interpelli di cui sopra (che seguono altri interpelli, già rivolti ai dirigenti dell’Istituto, ma verosimilmente andati deserti), richiamando espressamente l’art. 30 del Regolamento di Organizzazione, nonché l’articolo 19 del D.lgs. n. 165/2001, fanno espresso alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati nonché alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo partecipante, valutate anche in relazione a eventuali colloqui sostenuti per il conferito degli incarichi di posizione organizzativa. Si chiede ai candidati di evidenziare un percorso professionale in cui rilevino significative esperienze e competenze professionali in relazione all’attività che dovranno svolgere e al profilo professionale richiesto. Il 6° comma dell’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 (che, in buona sostanza, è quello che riteniamo interessi) peraltro, prevede che i candidati abbiano una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza. Non si trova traccia di riferimenti a colloqui sostenuti per il conferito degli incarichi di posizione organizzativa.

Sulla base di tali considerazioni, riteniamo:
a) Che il percorso intrapreso dall’Istituto comporti seri rischi di illegittimità e che vada controcorrente, nel momento in cui la Corte Costituzionale afferma che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso;
b) Che, ammesso che la procedura seguita sia legittima, sia necessario, in ossequio ai principi di trasparenza che devono informare la scelta dei soggetti ai quali attribuire gli incarichi dirigenziali vacanti, attenersi strettamente al disposto dell’art. 19 D. Lgs. 165/2001, lasciando margini estremamente ristretti alla discrezionalità nella valutazione dei titoli e delle pregresse esperienze lavorative richieste;
c) Che comunque, sia indispensabile coinvolgere i Sindacati nel momento in cui si mette in pratica un criterio mai utilizzato, anche se in astratto previsto, con l’attribuzione di incarichi dirigenziali ai funzionari di Area C.

Si auspica che ciò non diventi una consuetudine e, nel contempo, non si pubblichino interpelli nel periodo di utilizzazione delle ferie. Tutto ciò arrecherebbe un danno per l’Istituto in quanto la stragrande maggioranza dei colleghi non sarebbe presente sul posto di lavoro e non permetterebbe loro di manifestare la propria professionalità aderendo all’iniziativa.