Istruzioni dall’Inps per la sanatoria destinata a colf, badanti e braccianti

L’Inps, con la circolare 101/2020 ha fornito le istruzioni, relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che, a seguito del D.L. n. 34/220 cd. Decreto Rilancio –convertito con modificazioni in L. n. 77/2020- in base all’art. 103 del Decreto, hanno presentato la domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare.

La procedura di emersione di tali rapporti e la sanatoria per colf, badanti e braccianti è stata avviata lo scorso 1° giugno e si è conclusa il 15 agosto scorso, secondo quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del suddetto decreto.

Dai dati del Ministero dell’interno il totale delle domande ricevute dal portale ammonta a 207.542.

Le istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro sono state presentate esclusivamente nei settori di attività identificati da uno dei codici Ateco, indicati dal Decreto interministeriale del 27 maggio 2020, come richiamato dall’art. 103 del suddetto Decreto Legge.

L’emersione dei rapporti irregolari è stata circoscritta ai soli datori di lavoro, la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse;
  • assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La Circolare 101/2020 dell’Inps ha ricordato che per sanare i rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro hanno dovuto inoltrare apposita istanza e sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferenti ai periodi di lavoro:

  • dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro con cittadini italiani o di Stati dell’Unione Europea;
  • dalla data di inizio del rapporto di lavoro, per le istanze presentate allo Sportello unico per l’immigrazione volte ad instaurare un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, se il rapporto di lavoro è instaurato successivamente alla presentazione dell’istanza, ma prima della definizione della procedura di emersione, secondo le indicazioni della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno del 24 luglio 2020, n. 2399.

La prima operazione che i datori di lavoro devono fare, per assolvere agli adempimenti previdenziali, è la richiesta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, dell’apertura di una posizione contributiva dedicata ai suddetti lavoratori.

Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura di una posizione contributiva con data inizio attività, riferita alla data più remota dell’istanza.

I datori di lavoro, già in possesso di una posizione contributiva per gli operai agricoli, dovranno, comunque, richiedere l’apertura di una posizione contributiva dedicata all’emersione.

Definita la procedura di emersione, secondo le indicazioni della Circolare Inps, il datore di lavoro deve richiedere tempestivamente la cessazione della posizione contributiva dedicata all’emersione, indicando come data di fine validità della posizione il giorno precedente alla data di definizione più recente fra quelle, relative a tutti i rapporti di lavoro interessati dall’emersione.

Infine, sempre entro 30 giorni dalla pubblicazione della Circolare, i datori di lavoro devono procedere con la comunicazione obbligatoria di assunzione (UNILAV), indicando, come data di inizio dell’attività lavorativa, la data di instaurazione del rapporto di lavoro, indicata nella domanda di emersione.

La circolare dà istruzioni per le seguenti sanatorie:

  1. Sanatoria badanti, colf e braccianti: istruzioni per i datori di lavoro agricolo, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura ed attività connesse;
  1. Sanatoria badanti, colf e braccianti: istruzioni per i datori di lavoro domestico;
  1. Sanatoria badanti colf e braccianti: istruzioni per datori di lavoro non agricolo e non domestico.

di Francesca Caracò