In relazione alle prospettive di incremento delle aspettative di vita, è, attualmente previsto, a decorrere dal 2019, un adeguamento con cadenza biennale con aumenti che, in via prospettiva, vengono periodicamente stimati dall’ISTAT e pubblicati ogni anno per valutare le tendenze del sistema pensionistico nel medio-lungo termine.
L’Inps si avvale di tali stime per il calcolo della decorrenza delle pensioni, che vengono riportate nelle certificazioni di esodo.
Con il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emesso di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata, di prassi, 12 mesi prima della pubblicazione di ciascun aggiornamento, viene indicata la determinazione di incremento della speranza di vita.
L’INPS ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle decorrenze:
- delle pensioni previste in favore dei titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà (d.lgs 14 settembre 2015, n. 148);
- di prestazioni di accompagnamento alla pensione (ex art. 4, commi da 1 a 7-ter, L.28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione), che ne abbiano maturato i requisiti di spettanza a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Nello specifico, la circolare Inps chiarisce, in ordine a tali prestazioni:
- la modifica della durata del periodo di corresponsione della prestazione per i titolari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019; per ragioni di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, successive alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l’erogazione delle prestazioni, in relazione alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Rimane inalterato, per i titolari di tali prestazioni:
- di potersi avvalere di tali prestazioni, al maturare dei requisiti di età, di contribuzione e finestra.
Nello specifico l’Inps espressamente prevede.
…l’isopensione è dovuta fino alla data di:
- maturazione del requisito anagrafico di 67 anni (non più di 67 anni e 3 mesi);
- ovvero fino alla maturazione del requisito contributivo di 42 anni e 3 mesi per le donne (non più di 42 anni e 6 mesi) o 43 anni e 3 mesi per gli uomini (non più di 43 anni e 6 mesi).
La contribuzione correlata è dovuta fino alla data di maturazione dei predetti requisiti.
Potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata in quanto:
– i pensionandi – titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92 del 2012 – potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita… in tali casi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata, le parti datoriali possono assicurare, esclusivamente per le domande di pensione anticipata presentate entro il mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, la permanenza in esodo – non oltre il mese di scadenza delle prestazioni in argomento, come calcolata in via prospettica al momento dell’accesso – garantendo il pagamento dell’indennità, affinché per l’interessato non si verifichi soluzione di continuità tra la scadenza delle suddette prestazioni e la percezione del trattamento pensionistico. In tali casi la contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini. Resta inteso che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni che, in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni, non sono soggette all’applicazione dell’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si procederà all’attribuzione della decorrenza secondo quanto precisato nel precedente paragrafo. Le disposizioni relative alle decorrenze dei trattamenti pensionistici, come sopra illustrate, verranno applicate a tutte le pensioni liquidate successivamente alla pubblicazione della presente circolare…
di Angela Gerarda Fasulo