INAIL: assegno di incollocabilità

L’INAIL riconosce ai mutilati e agli invalidi per infortunio o malattia professionale “incollocabili” in quanto impossibilitati di fruire dell’assunzione obbligatoria un assegno di incollocabilità, che sarà erogato fino all’età pensionabile ai possessori di rendita diretta.

I requisiti sono:

  1. Età non superiore ai 65 anni;
  2. Grado di inabilità non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle del T.U. per gli infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006 (DPR 1124/1965)
  3. Grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’importo dell’assegno è pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

l’INAIL con circolare n. 46 del 24 dicembre 2020 ha provveduto a conformare l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità al D.M. 11 giugno 2020, n. 68, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1 luglio 2020. La misura dell’assegno è di euro 263,37 in considerazione della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2018 e il 2019, pari allo 0,5%.


Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede INAIL d’appartenenza.
La domanda deve comprendere, oltre ai dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extra-lavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.

In caso di invalidità extra-lavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.

Modalità di richiesta
Il titolare della rendita deve inoltrare la sua richiesta alla Sede competente in base al suo domicilio o tramite:

  • sportello della Sede competente
  • posta ordinaria
  • Pec (posta elettronica certificata).

Il lavoratore può farsi assistere da un patronato.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico INAIL al momento dell’accertamento del danno permanente.


Le comunicazioni saranno ricevute mediante la Posta ordinaria o la PEC (posta elettronica certificata)


L’accredito avverrà su conto corrente bancario o postale oppure su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale o su carta prepagata dotata di codice Iban oppure mediante gli Istituti di credito convenzionati con l’Inps per i titolari di rendita che riscuotono all’estero. Per gli importi non superiori a 1.000,00 euro, con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

di Francesca Caracò