Fisco e contraddittorio: l’accertamento con adesione

Il nostro ordinamento prevede una serie di istituti deflattivi del contenzioso che hanno l’obiettivo di evitare, a carico dell’ente impositore, i costi e le lungaggini di un eventuale procedimento giudiziario introdotto dal contribuente.

Nell’alveo di tali istituti rientra l’accertamento con adesione, disciplinato dal dlgs. n.218 del 19/06/1997, che consente al fisco e al contribuente di definire il rapporto d’imposta in maniera “pacifica”, evitando l’instaurazione del contenzioso tributario.

Giova precisare che l’accertamento con adesione può avere ad oggetto imposte sui redditi, IVA e imposta di registro, nonché tributi locali (in quest’ultimo caso se previsto da apposito regolamento), relativamente a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili e qualsiasi sia il metodo di accertamento adottato (analitico, sintetico, ecc.).

Il procedimento ha inizio d’ufficio o su istanza del contribuente: nel primo caso, l’amministrazione notifica a quest’ultimo un invito a comparire, indicando i periodi d’imposta accertabili, il giorno e il luogo dell’appuntamento; nel secondo caso, invece, è il cittadino che, dopo aver ricevuto un atto di accertamento o un verbale di constatazione, invia una richiesta di invito all’ente impositore.

Durante tale procedimento, che comporta la sospensione di novanta giorni sia dei termini per l’accertamento fiscale sia di quelli per un’eventuale impugnazione dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario, il contribuente può decidere di “aderire” alla pretesa tributaria oppure di presentare osservazioni e documenti al fine di ottenere una rettifica a suo favore di tale pretesa.

Se il contraddittorio ha esito positivo, si giunge ad un accordo sottoscritto da entrambe le parti, che ha l’effetto “premiale” della riduzione delle sanzioni di un terzo del minimo previsto dalla legge, purché il contribuente provveda al pagamento dell’importo pattuito (o della prima rata, se rateizzato) entro venti giorni dalla sottoscrizione.

In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, l’ente impositore proseguirà nell’attività di accertamento e riscossione di quanto originariamente dovuto, con sanzioni calcolate per intero, mentre il contribuente sarà libero di adire l’autorità giudiziaria.

Concludendo, quindi, l’accertamento con adesione è un provvedimento in cui confluisce l’accordo tra l’ufficio finanziario e il contribuente; accordo caratterizzato, alla stregua di una transazione, da reciproche concessioni. Da una parte, infatti, l’ente impositore si assicura l’immediatezza della pretesa tributaria, evitando, come accennato, l’elevato costo sociale che le controversie giudiziarie comportano; dall’altra, il contribuente sarà tenuto al versamento del tributo in forma ridotta, evitando, di conseguenza, di essere gravato da spese per l’assistenza difensiva nell’eventualità di un contenzioso.

di Michele Pierluigi Massa


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