Esodo di Natale, regole e divieti

Allo scopo di ridurre le occasioni di diffusione del contagio e contenere entro rigorosi limiti l’estendersi della pandemia, con IL D.L. del 2 dicembre 2020 n. 158 è stata introdotta una importante, ulteriore, limitazione alla libertà di circolazione sul territorio nazionale (perfino i viaggi all’estero) per le prossime festività natalizie.

In un’ottica ancora più limitativa per i giorni del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, sono vietati, anche gli spostamenti tra comuni.

È previsto, comunque che ci si possa spostare prima delle date indicate dal decreto legge e rientrare a casa in qualsiasi momento, ma all’interno e tra regioni di colore giallo e per sole e reali urgenze, anche nelle zone rosse, ma solo per l’assistenza ad una persona non autosufficiente in fascia rossa.

Concessi spostamenti  per chi deve fare rientro alla propria residenza, sia esso domicilio o abitazione, con la sola esclusione degli spostamenti per raggiungere le seconde case, se ubicate in altra regione.

È pur vero che è sempre consentito lo spostamento in caso di necessità, motivato da ragioni di lavoro, salute e situazioni urgenti, etc. – senza limiti di orari o territoriali, portando al seguito l’autocertificazione.

La nuova disposizione non contiene alcun tipo di provvedimento sanzionatorio, in caso di mancata osservanza della disposizione e ciò contrariamente a quanto previsto dalla precedente disposizione, che al divieto di spostamento aveva collegato l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 a 1.000,00 euro.

Vero è che non risulta riportata nella legge la sanzione, che preclude la possibilità di un libero spostamento sul territorio italiano, tuttavia occorre ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 650 del codice penale, in ordine alla “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, è previsto che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”

Stando ai chiarimenti dati dal Governo, sono previsti posti di blocco ad imbuto sulle autostrade, varchi con banchi delle forze dell’ordine in aeroporti, stazioni e porti e polizia sui treni a lunga percorrenza, impegnando oltre 70mila agenti di polizia durante il periodo natalizio. È inoltre previsto l’utilizzo dei droni dall’alto per individuare assembramenti. In termini pratici è stato anche stabilito che per gli ospiti a casa il Dpcm usa la formula del “fortemente raccomandato” escludendo l’applicazione di specifiche multe.

Ciò, tuttavia, non esclude che si possa essere accusati del reato di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale, punito con la reclusione da uno a sei anni.

Tale fattispecie è maggiormente sanzionata ove il soggetto che vìoli la disposizione sia affetto e positivo al coronavirus, prevedendosi, nel caso in ispecie, il reato di diffusione epidemiologica colposa, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

di Angela Gerarda Fasulo