Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novità in vigore dal 13 agosto 2022 sul congedo parentale, maternità e paternità, previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo si legge in una nota dell’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo, che si applica anche al padre adottivo e affidatario, è aumentata a 20 giorni lavorativi. Può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi, successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.
Alle lavoratrici autonome, inoltre, è riconosciuta un’indennità giornaliera anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici effettuati da un medico della Asl.
di Massimiliano Gonzi