Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il curatore deve tempestivamente procedere ad intimare il licenziamento (art. 189 CCII- Codice impresa ed insolvenza).
In virtù della medesima disposizione, per i rapporti di lavoro subordinato in corso alla data dichiarativa della sentenza rimangono – invece – sospesi fino a quando il curatore non ne comunichi al lavoratore il recesso o la possibilità di subentrarvi.
Comunque ove, entro quattro mesi dall’apertura della liquidazione, il liquidatore non abbia provveduto a notificare ai lavoratori nessuna delle predette comunicazioni si assiste ad una risoluzione ipso iure, immediata, dei rapporti di lavoro, con efficacia retroattiva alla data dell’apertura del medesimo procedimento concorsuale.
È comunque possibile una proroga di otto mesi del periodo di sospensione se viene presentata al giudice un’istanza da parte dei seguenti soggetti:
- curatore;
- direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo di apertura della liquidazione;
- singoli lavoratori.
Il ticket è a totale carico del datore di lavoro e va versato in un’unica soluzione, nel rispetto delle disposizioni operative e procedurali al riguardo previste dalla circolare INPS n 46 del 17 maggio 2023.
di Angela Gerarda Fasulo