Con la circolare 28/e del 16 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha diramato delle importanti indicazioni in ordine alla “Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore” fornendo salienti chiarimenti utili ad una corretta “rimodulazione” funzionale all’effettiva e compiuta determinazione della reale stima individuabile, in relazione ad una più specifica tecnica determinazione delle unità immobiliari, eccezion fatta per quelle dirette allo sviluppo del processo produttivo.
Nell’ambito del quadro normativo di riferimento che confluisce nell’articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2011- cd legge di stabilità 2016 – è previsto che:
«A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento».
Non volendo il legislatore creare alcun discrimen tra i distinti livelli catastali, è stata prevista la possibilità di produrre anche successivi aggiornamenti, funzionali alla necessaria rideterminazione delle rendite immobiliari.
Atteso che l’obiettivo delle centrali eoliche è quello di sfruttare le energie del vento, diventa tanto più importante, al riguardo, l’intervento di generatori eolici, per la realizzazione di tutte le opere di installazione di cavi.
Dal 1° gennaio 2016: – l’individuazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (rientranti all’interno delle categorie catastali dei gruppi D ed E) viene effettuata tramite stima diretta: nella quantificazione della sua determinazione si tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli ulteriori elementi a corredo interconnessi, atti a rappresentarne l’accresciuta utilità e qualità, rimanendo esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
In pratica oggi, stando a quanto la corrente legislazione impone, per poter compiutamente siglare di “ uniformità” sia le unità immobiliari già iscritte in catasto che quelle che rientrano nel brand delle costruzioni nuove o in variazione, è possibile proporre atti di aggiornamento per una corretta e nuova determinazione o rideterminazione della rendita degli immobili già in censimento.
L’osservazione posta in tal senso porta alla considerazione che le centrali eoliche – avvalendosi di specifici generatori eolici – vanno ad incidere sulla necessaria determinazione della rendita catastale, in quanto attraverso l’ausilio e lo sfruttamento delle energie del vento implementano ed innovano il ventaglio delle specifiche strutture, destinate alla produzione per il tramite (ed attuando) ogni utile opera di trasformazione e controllo senza, peraltro, tralasciare per niente l’installazione di cavi elettrici e per la connessione in rete, in considerazione delle precipue caratteristiche assunte di ordine tipologico-costruttive, a sostegno della corretta funzionalità degli aerogeneratori delle centrali eoliche.
Pertanto, per le unità immobiliari che le incorporano a corredo funzionale ed energetico, vanno considerate, ai fini della rideterminazione della stima catastale, le torri, il suolo, e tutti i locali tecnici in uso idonei ad ospitare ed accogliere gli innovati, funzionali sistemi di controllo e di trasformazione.
di Angela Gerarda Fasulo