Centrali eoliche rimodulazione della stima catastale

Con la circolare 28/e del 16 ottobre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha diramato delle importanti indicazioni in ordine alla “Computabilità nella stima del valore della torre di sostegno dell’aerogeneratore” fornendo salienti chiarimenti utili ad  una corretta  “rimodulazione” funzionale all’effettiva e compiuta determinazione della reale stima individuabile, in relazione  ad una più specifica tecnica  determinazione delle unità immobiliari, eccezion fatta per quelle dirette allo sviluppo del processo produttivo.

Nell’ambito del quadro normativo di riferimento che confluisce nell’articolo 1, comma 21, legge 28 dicembre 2011- cd legge di stabilità 2016 – è previsto che:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento».

Non  volendo il legislatore creare alcun discrimen tra i distinti  livelli catastali,  è stata prevista la possibilità di produrre anche successivi aggiornamenti, funzionali  alla necessaria rideterminazione delle rendite immobiliari.

Atteso  che l’obiettivo delle centrali eoliche è quello di sfruttare le energie del vento, diventa tanto più importante, al riguardo, l’intervento di generatori eolici, per la realizzazione di tutte le opere di installazione di cavi.

Dal  1° gennaio 2016: – l’individuazione  della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (rientranti all’interno delle  categorie catastali dei gruppi D ed E)   viene effettuata  tramite stima diretta: nella quantificazione della  sua determinazione si  tiene conto del suolo, delle costruzioni  e degli ulteriori elementi a corredo interconnessi, atti a rappresentarne l’accresciuta utilità e  qualità, rimanendo esclusi   macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

In pratica oggi, stando a quanto la corrente legislazione impone, per  poter compiutamente siglare di “ uniformità” sia le  unità immobiliari già iscritte in catasto che  quelle  che rientrano nel brand delle costruzioni nuove o in variazione, è possibile  proporre atti di aggiornamento  per una corretta e nuova determinazione o  rideterminazione della rendita degli immobili già in censimento.

L’osservazione posta in tal senso porta alla considerazione che  le centrali eoliche – avvalendosi di specifici generatori eolici –  vanno ad incidere sulla necessaria  determinazione della rendita catastale, in quanto attraverso l’ausilio e lo sfruttamento delle energie del vento implementano ed innovano il ventaglio delle specifiche strutture, destinate alla produzione per il tramite (ed attuando)  ogni utile opera di  trasformazione e controllo senza, peraltro, tralasciare per niente l’installazione di cavi elettrici e per la connessione in rete, in considerazione delle precipue  caratteristiche  assunte di ordine tipologico-costruttive, a sostegno della corretta funzionalità degli aerogeneratori delle centrali eoliche.

Pertanto, per  le unità immobiliari che le incorporano a corredo funzionale ed energetico, vanno considerate,  ai fini della rideterminazione della stima catastale,  le torri, il suolo, e tutti i locali tecnici in uso idonei ad ospitare ed accogliere gli innovati,  funzionali sistemi di controllo e di trasformazione.

di Angela Gerarda Fasulo