La legge n 13/1989 ha introdotto le opere di eliminazione delle barriere architettoniche, disciplinando per intero la materia, anche al fine di conferire una regolamentazione, chiara, piena ed esaustiva a beneficio della :
- fruibilità e concessione di contributi a fondo perduto per la totale eliminazione di barriere architettoniche, in favore di portatori di limitazioni parziali e totali;
- costruzione di nuovi edifici;
- ristrutturazione di plessi condominiali già esistenti;
- innovazioni importanti da apportare su interi edifici.
Sono previste delle caratteristiche di base per dotare di nuove funzionalità le cabine degli ascensori:
- I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo ed essere scritte in Braille;
- Luce d’emergenza della durata di almeno 3 ore;
- Campanello d’allarme;
- Citofono ad altezza compresa tra 1,10 e 1,30.
Le rampe per disabili devono contenere precise caratteristiche:
- Un cordolo di almeno 0,10 di altezza;
- Un’inclinazione non superiore all’8%;
- Una zona orizzontale pari ad 1,50 x 1,50 ogni 10 metri di lunghezza;
- Larghezza minima di 0,90 per consentire il transito di una persona su sedia a ruota che sia di almeno 1,50 per poter consentire l’incrocio ed il passaggio di 2 persone.
Purtroppo, oggi, sempre più frequentemente si assiste a lacune strutturali dei plessi condominiali ed in ragione di ciò è sentita la necessità di porvi rimedio.
Tenuto conto dei costi collegati a tali opere permangono forti resistenze da parte dei condomini con conseguenti difficoltà operative e gestionali da parte degli stessi amministratori di condominio, che difficilmente riescono a porre in essere un’azione di sensibilizzazione, maggiormente ove non risulta presente l’immediata ed impellente necessità del plesso per assenza diretta della problematica in capo ai medesimi condomini, ma è evidente che la ratio legis che sottende la complessiva disciplina introdotta dal legislatore, mediante l’introduzione di tale dispositivo, ovvero la salvaguardia di chiunque acceda alla struttura condominiale, sia esso condomino o estraneo allo stesso.
di Angela Gerarda Fasulo