Aumenti pensionistici dal 1° gennaio 2023

La rimodulazione delle pensioni attualmente è  determinata nella misura del 7,3%, è automatica ed abbraccia le fasce d’importo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il trattamento minimo: viene  determinata in base al cumulo perequativo con trattamento unico,  considerando non solo le pensioni erogate dall’INPS ma anche quelle di altri  Enti, che viene ripartito in percentuale sulle singole quote.

Sul punto la circolare INPS  n. 135 del 22 dicembre 2022 precisa testualmente che per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS a esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92, 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad enti e casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Gli aumenti in perequazione vengono applicati anche sulle pensioni e sugli  assegni  determinati in  favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nella percentuale del 5,1%.

La rivalutazione viene, altresì,  applicata ai trattamenti pensionistici indiretti ed alle reversibilità.

Complessivamente si tratta di importanti adeguamenti dei trattamenti pensionistici, che si verificano periodicamente, motivati e giustificati dalla corrente espansione inflazionistica,  sulla base della variazione percentuale attestata negli indici di prezzi al consumo  calcolata dall’ISTAT.

La rivalutazione che interessa tutti i trattamenti pensionistici (previdenza pubblica, gestione lavoratori autonomi, gestioni integrative, aggiuntive esonerative, esclusive)

si presenterà variabile in base ai trattamenti di base, stabiliti in favore del singolo  percettore di trattamento pensionistico.

di Angela Gerarda Fasulo