Modello 730/2020, rimborsi, conguagli e scadenza: dai rimborsi ai conguagli a debito Irpef, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti di Caf ed intermediari impegnati nella gestione della dichiarazione dei redditi.

La dichiarazione dei redditi 2020 è il primo grande adempimento del periodo Covid-19, ed i vari provvedimenti emanati per fronteggiare la situazione di emergenza hanno dato il via a diverse novità di rilievo.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta di FAQ per Caf ed intermediari per quanto riguarda i rimborsi e conguagli e la nuova time – line delle scadenze da rispettare, in consultazione su www.agenziaentrate.it .

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di invio senza sostituto, di modo da ricevere l’eventuale somma a credito spettante direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Una serie di novità che cambiano la routine di Caf ed intermediari. Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2020 forniscono un’utile bussola per orientarsi nelle nuove tempistiche ed istruzioni per l’invio del modello 730 e per le operazioni collegate.

Sono cinque le risposte pubblicate dall’Agenzia delle Entrate. A chiedere chiarimenti sul modello 730/2020 è stata la Consulta Nazionale dei Caf, a seguito delle numerose novità introdotte negli ultimi mesi.

Si parte dalle novità relative al modello 730 presentato dall’erede per conto del contribuente deceduto. La prima delle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate specifica che in tal caso il Caf non ha l’obbligo di acquisire la delega di accesso alla dichiarazione precompilata, in quanto quest’ultima non viene resa disponibile.

I chiarimenti più di rilievo riguardano le operazioni di conguaglio, considerando i numerosi dubbi sorti a seguito dell’avvio con il modello 730/2020 della nuova scadenza e del termine mobile per rimborsi ed addebiti Irpef.

In caso di retribuzione insufficiente, l’Agenzia delle Entrate fa sapere tramite le FAQ, che non si applicano sanzioni ed interessi per i conguagli a debito nel primo mese derivanti dall’assistenza fiscale.

Nel caso di conguaglio a seguito della rettifica di un 730/2020 precedentemente trasmesso, che determina un maggior debito d’imposta, dovranno essere applicati sull’importo gli interessi, dovuti dal contribuente nella misura dello 0,40 per cento mensile, oltre alla sanzione per il tardivo versamento che si renderà applicabile nei confronti dell’autore della violazione (sanzione ridotta se si usufruisce del ravvedimento operoso).

Nel caso in cui la retribuzione del contribuente risulti insufficiente per l’applicazione della rata di Irpef emersa dal modello 730/2020, il sostituto d’imposta dovrà spalmare la trattenuta nei mesi successivi, applicando un interesse dello 0,40% mensile.

L’importo residuo potrà essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento. Se entro la fine dell’anno non si potrà trattenere l’intera somma, il sostituto d’imposta informerà il contribuente circa l’ulteriore dilazione, da gennaio, con l’applicazione sempre degli interessi dello 0,40% mensili.

Indicazioni che, specifica l’Agenzia delle Entrate, valgono anche per i conguagli a debito, relativi ai modelli 730 con sostituto presentati fino al 30 settembre 2020, per le somme a debito, in caso di soggetti incapienti o in assenza di retribuzione momentanea, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

di Massimiliano Gonzi