VALIDITA’ DELLE INTESE SINDACALI: “QUER PASTICCIACCIO” BRUTTO DELL’ARTICOLO 8

L’articolo 8 della legge n. 148 del 14 settembre 2011, di conversione del decreto n. 138/2011 emanato dal Governo con le misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, recita testualmente:

“I contratti collettivi di lavoro, sottoscritti a livello aziendale e territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, possono realizzare specifiche intese finalizzate a… .”

Segue l’indicazione delle materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione, tra le quali particolarmente rilevanti: …l’aumento dell’occupazione, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di produttività, la trasformazione dei contratti di lavoro, le modalità di assunzione…

Non si tratta, evidentemente, di una rifondazione delle relazioni industriali nel quadro di un disegno organico di riforma del diritto del lavoro, ma sostanzialmente lo svincolo della contrattazione aziendale dalla subordinazione a quella nazionale, per adeguare la legislazione italiana a quella europea.

In altri termini, la legge ha inteso affidare alle controparti contrattuali un mandato all’applicazione della normativa regolamentare del rapporto di lavoro, rimettendola alla volontà delle aziende e delle organizzazioni sindacali in esse operanti.

Questa caratteristica essenziale dell’articolo 8 va sottolineata per comprendere il vero motivo del successivo sviluppo degli avvenimenti.

Il 21 settembre le Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e la Confindustria ratificano l’accordo interconfederale del 28 giugno, con il quale al punto 3 é stabilito che “la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.”

All’accordo del 28 giugno viene, però, aggiunta “un’intesa applicativa” con la quale si dichiara: “La materia delle relazioni industriali e della contrattazione é affidata all’autonoma determinazione delle parti… che conseguentemente s’impegnano a fare sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, si attengano a quanto concordato nel suddetto accordo.”

Sulle conseguenze di tale intesa aggiuntiva forze politiche, giuslavoristi e commentatori politici si dividono tra i sostenitori della coesione sociale, che sarebbe stata rafforzata e i detrattori, i quali ritengono che invece l’intesa aggiuntiva abbia depotenziato o addirittura sterilizzato la portata dell’articolo 8 della legge n.148.

Tra i sostenitori della coesione sociale, il Ministro del lavoro il quale ha prontamente declamato, scoprendo l’acqua calda: “Nessun depotenziamento..la fonte legislativa é sovraordinata agli accordi sindacali”; un concetto talmente ovvio da essere, nella vicenda, addirittura esilarante, avendo il Ministro dimenticato il testo dell’accordo del 28 di giugno.

Vediamo di chiarire le cose, esprimendo un nostro modesto parere sulla sterilizzazione o sul rafforzamento dell’articolo 8, varato con la manovra per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo.

Se è vero che, secondo l’accordo del 28 giugno, la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate dal contratto collettivo nazionale e se é vero che l’intesa aggiuntiva afferma che la materia della contrattazione é affidata all’autonoma determinazione delle parti, con l’obbligo delle rispettive strutture a tutti i livelli di attenervisi, che fine fa lo svincolo dalla contrattazione collettiva nazionale dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale e territoriale che sono previsti dall’articolo 8 della legge n. 148.

Per diventare operativo detto articolo viene subordinato alla comune volontà della Confindustria e delle Confederazioni CGIL-CISL-UIL di poterlo scavalcare o trascurare con accordi vincolanti a tutti i livelli.

Possiamo essere sicuri che esse cercheranno di farlo con tutti i mezzi interdittivi, sopprimendo – ogni volta che lo vorranno – un’effettiva contrattazione aziendale e territoriale diversa da quella che esse avranno titolo ad esigere in forza di un accordo escludente, stipulato con le controparti imprenditoriali.

Per di più, a margine della ratifica la CGIL ha dichiarato che “la cancellazione dell’articolo 8 é un obiettivo fondamentale” ed ecco spiegato il perché la FIAT di Marchionne ha abbandonato la Confindustria.

Nel nostro Paese, purtroppo, la mancata attuazione dell’articolo 39 della Costituzione sulla rappresentanza unitaria proporzionale agli iscritti ai sindacati – che la CISAL rivendica da decenni – ha consentito uno status quo che la posizione privilegiata a livello nazionale di CGIL-CISL-UIL non intende modificare, per dare inizio ad un percorso di riforma legislativa del diritto del lavoro italiano vagheggiata dall’articolo 8.

Altro che sovraordinazione della legge; si tratta di un alto là all’applicazione della stessa e così é, se vi pare!

Ricordate il titolo del romanzo di Carlo EmilioGadda “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”?