Riconosciuta l’attività giornalistica nel CCNL delle Funzioni Centrali: un primo passo verso la regolamentazione della professione nella PA.

Dopo 17 anni, lunghe battute d’arresto ed estenuanti bracci di ferro, finalmente si è aperto uno spiraglio, un primo segnale di apertura per i giornalisti delle pubbliche amministrazioni.
Con il contratto nazionale di lavoro del pubblico impiego, sottoscritto definitivamente il 12 febbraio scorso si è conseguito un piccolo traguardo e comunque non irrilevante di riconoscimento dell’attività giornalistica nella pubblica amministrazione, che rinvia alla   classificazione la definizione di profili ed inquadramenti, tenendo conto delle specificità della professione. Molto lavoro c’è ancora da fare con una costante partecipazione, perché la strada è lunga e saranno necessari altri rinnovi contrattuali per giungere ad una completata regolamentazione della materia. Resta però la soddisfazione per essere riusciti, dopo tanti anni, ad aprire un varco, prima con l’atto d’indirizzo della ministra Marianna Madia poi nel confronto con l’Aran, per giungere ad una definizione esaustiva della professione giornalistica nell’ambito della Pubblica amministrazione. Adesso la partita si sposta, come per tutte le altre categorie professionali, che operano nel settore pubblico, nella fase di classificazione. Sarà quella la sede per dare consistenza a un profilo che, partendo dall’inquadramento previdenziale, consenta ai giornalisti della pubblica amministrazione di accedere agli altri istituti della professione, come la Casagit e il Fondo di previdenza complementare, in modo da regolamentare le prestazioni, tendendo conto della flessibilità richiesta ai giornalisti, a cominciare dall’orario di lavoro. Un giusto riconoscimento a tanti lavoratori del pubblico impiego, che operano nel settore dell’informazione e della comunicazione da tanti anni, con titoli di studio lauree e master o iscrizioni ad albo professionale e competenze specialistiche specifiche, non riconosciute dalle amministrazioni, che nel tempo non hanno voluto tener conto pienamente della normativa esistente, nel prevedere contrattualmente profili adeguati al ruolo ricoperto, come previsto dalla DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Legge 7 giugno 2000, n. 150, o dal DPR 21 settembre 2001, n. 422 Regolamento recante norme per l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi: norme esaustive ma spesso disapplicate o non tenute nella corretta considerazione.

Ora a distanza di tanto tempo sembra ci sia un cambio di rotta, una presa di coscienza della necessità di valorizzare i compiti assegnati all’informazione ed alla comunicazione, che non può essere oggetto d’improvvisazione, ma di valorizzare per rispondere sempre più ai bisogni ed alle necessità dell’opinione pubblica, della vasta platea di utenti che ogni giorno si rivolgono alla PA per ricevere risposte esaustive e corrispondenti alle loro aspettative. Si riporta il contenuto dell’art.95 che, per la prima volta nei contratti pubblici, sancisce l’istituzione dei profili per le attività di comunicazione e informazione, affinché sia oggetto di attenzione ed analisi per una corretta applicazione.

Art. 95 – Istituzione nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione

  1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attività di informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali idonei a garantire l’ottimale attuazione dei relativi compiti e funzioni.
  2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori dell’informazione e della comunicazione, i profili professionali di cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia, saranno collocati nell’ambito dei sistemi di classificazione delle amministrazioni, a seconda della complessità dei compiti, nonché del livello di autonomia, responsabilità e competenza professionale, dagli stessi richiesto.
  3. Nell’ottica di garantire la coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, “profili professionali”, che definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche competenze richieste, nonché i requisiti culturali e professionali necessari per l’espletamento delle relative attività, anche tenendo conto della normativa di settore.
  4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di garantire una sostanziale omogeneità nell’ambito del comparto, il comma 5 definisce i “contenuti professionali di base” delle attività di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al comma 1.
  5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti contenuti professionali di base sono così articolati e definiti:

a) Settore Comunicazione

Area C – Area Terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione, definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti internet, nell’ottica dell’attuazione delle disposizioni di materia di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione istituzionale.

b) Settore Informazione

Area C – Area Terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli organi di informazione; individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione; gestione degli eventi, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico.

  1. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno definire altresì profili per l’Area B, l’Area seconda o categorie equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree.
  2. L’istituzione dei profili di cui al presente articolo potrà essere oggetto di ulteriore approfondimento nell’ambito dei lavori della commissione di cui all’art. 12, anche in relazione alle modalità specifiche di adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro.

Si pone l’accento sulle importanti novità introdotte dall’art. 95 del CCNL personale del comparto funzioni centrali, che individua l’istituzione di nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, una rivoluzionaria conquista dopo anni di totale immobilismo, una riflessione sul mondo del giornalismo auspicando una riforma dell’accesso alla professione, in un’ottica anche di superamento  sia della Legge 150/2000 sia della Legge 63/1963, anche per la effettiva istituzione della figura del giornalista pubblico. Sarebbe auspicabile anche la costituzione di una Redazione Unica, necessaria per superare gli steccati imposti dalla Legge 150/2000, che prevede la suddivisione tra Ufficio Stampa, Urp e Portavoce, ma in sede di discussione si potranno individuare le soluzioni più idonee a garantire le esigenze organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità dei dipendenti. Per realizzare la fase istruttoria in coerenza è istituita, presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale, alla quale sono affidati, come indicato all’art. 12 del CCNL i seguenti compiti:

a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;

b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle amministrazioni interessate, nell’ottica di bilanciare l’esigenza di convergenza con quella di valorizzare le specificità di ciascuna di esse;

c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;

d) verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;

e) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;

f) verifica della possibilità di definire ulteriori opportunità di progressione economica, per il personale apicale di ciascuna area o categoria;

g) revisione dei criteri di progressione economica del personale all’interno delle aree o categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;

h) verifica della possibilità di operare una revisione degli schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;

i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’azione amministrativa;

j) analisi e valorizzazione delle specificità professionali.

Il CCNL prevede che la Commissione concluda i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3.
I prossimi mesi ci attendono appuntamenti con impegni gravosi, affinché le idee e i buoni propositi non restino sulla carta, ma si concretizzino in reali processi innovativi del lavoro pubblico, per valorizzare le risorse umane già operative nel pubblico impiego e consentire alle nuove leve di aspirare all’inserimento nel mondo del lavoro, secondo le attitudini e inclinazioni professionali, utilizzando il talento e le competenze acquisite, anche attraverso il proprio percorso di studio.