Previdenza complementare: l’inganno dell’agevolazione fiscale sulle prestazioni, ovvero il gioco delle tre carte.

Ha visto finalmente la luce “Sirio” il Fondo di previdenza complementare di comparto dei dipendenti dagli enti pubblici non economici, ed è in corso la campagna per le adesioni.
Alla buon’ora, perché i lavoratori degli enti – defraudati della previdenza integrativa che era stata una loro conquista sindacale degli anni ’60 – attendevano quella complementare da oltre due generazioni di attivi, lasciati in balìa della sola previdenza obbligatoria trascinata in crisi di sostenibilità, sin dalla metà del secolo scorso, dall’uso clientelare delle prestazioni assistenziali.
Esse, com’è noto a tutte le forze politiche e sociali – che tuttavia si guardano bene dall’intervenire contro la malversazione – sono finanziate, anziché dall’imposizione fiscale, dalle risorse accantonate per la previdenza obbligatoria dai lavoratori dipendenti con la retribuzione differita, la quale tra l’altro non viene gestita per garantirne una resa, ma é dirottata dal 1978 nel conto infruttifero della Ragioneria generale dello Stato per impinguarne le entrate rimpicciolite dall’evasione e dalla corruzione.
Il Fondo Sirio nasce con gravi vizi di origine comuni all’intera previdenza complementare, difetti che ne insidiano la crescita e sono il prodotto dell’attitudine tutta italiana ad aggirare gli scopi perseguiti da leggi fondamentali di riforma per obiettivi opposti a quelli da essa voluti o per non farla decollare.
Su questo terreno, gli esperti e i tecnici del fisco trovano, purtroppo spesso, l’avallo di un legislatore superficiale e disattento alle conseguenze sociali ed economiche che provocano.
E’ questo il caso dei Fondi di previdenza complementari ed in maniera ancora più grave dei Fondi di comparto escogitati per i lavoratori del Pubblico impiego e se ne potrebbe scrivere un intero trattato di denuncia e condanna per reticenze, inganni e disuguaglianze offensive dei diritti costituzionali.
Tra le tante mistificazioni ne vogliamo indicare quella forse più subdola di tutte, al solo fine di sottoporla all’attenzione dei lavoratori degli enti pubblici che si affacciano oggi alla previdenza complementare, devolvendone un’ulteriore parte della retribuzione differita, già pesantemente decurtata dai contributi di un’assicurazione generale obbligatoria sempre più affievolita e incerta.
L’invito di Panorama sindacale é un richiamo alla consapevolezza del diabolico inganno tributario, concepito a danno dei lavoratori aderenti ai Fondi complementari, per annullare nei fatti l’agevolazione fiscale sulle prestazioni erogate dai gestori dei Fondi stessi.
Forniamo il necessario chiarimento, giacché non abbiamo trovato traccia, nella normativa che regola il Fondo Sirio nonché nella propaganda per le iscrizioni, nessun accenno all’agevolazione fiscale delle prestazioni e una segreta ragione ci deve essere dietro questa dissimulazione.
Il trattamento tributario agevolato venne indicato dalla legge di riforma della previdenza n. 421 del 23 ottobre1992, istitutiva delle forme di previdenza complementare per “realizzare più elevati livelli di copertura previdenziali”.
La volontà espressa da tale legge era chiarissima sin dall’origine: premiare con una riduzione d’imposta sulle prestazioni la partecipazione dei lavoratori dipendenti privati e pubblici ad una forma di assicurazione aggiuntiva all’AGO, demandandone la determinazione alla normativa delegata di attuazione.
Dopo un’estenuante serie di rinvii e rimaneggiamenti normativi e tecnici, durati la bellezza di 15 anni, con il decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, l’agevolazione fiscale viene individuata nell’assoggettamento delle prestazioni complementari ad un’imposizione fiscale ridotta, quale corrispettivo di una maggiore contribuzione previdenziale versata.
In concreto ed in sostituzione della ritenuta IRPEF – con aliquote dal 23 al 43% derivanti dal cumulo della prestazione obbligatoria con quella aggiuntiva ridotta del 12,50% – viene applicata sulla base imponibile costituita dalla misura della prestazione complementare, dal sostituto d’imposta, l’aliquota del 15% riducibile dello 0,30 per ogni anno di partecipazione al Fondo fino al massimo del 9% in ragione di un’anzianità contributiva di 35 anni.
L’agevolazione fiscale indicata dalla legge di riforma della previdenza n. 421/1992 si concretizza nel differenziale minimo tra l’aliquota del primo scaglione IRPEF del 23% e quella corrispondente all’anzianità contributiva raggiunta nella forbice tra l’aliquota del 15 e quella del 9%.
Bene, si direbbe; la riduzione d’imposta é proporzionale all’anzianità contributiva, dunque premia e incentiva la partecipazione alle forme di previdenza complementare per “realizzare più elevati livelli di copertura previdenziali” ma con il decreto delegato – c’é sempre un “ma” dettato dall’attitudine nazionale a fregare il prossimo – scatta la trappola tributaria apprestata per riconoscere a parole l’agevolazione fiscale sulle prestazioni complementari e nei fatti renderla inoperante.
Il “trucco delle tre carte” viene occultato nelle disposizioni del decreto n. 252/2005, relative all’entrata in vigore e alla normativa transitoria, all’interno di uno stesso articolo, il 23: a) l’entrata in vigore del provvedimento delegato è fissata al 1° gennaio 2007; b) il regime di tassazione delle prestazioni è applicabile da tale data solo relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate a partire dalla data stessa; c) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente e integralmente la previgente normativa fiscale.
Il gioco è fatto! Con lo stesso provvedimento, anzi con lo stesso articolo, l’agevolazione tributaria sulle prestazioni complementari viene istituita, ma é conseguibile solo da lavoratori che abbiano iniziato una contribuzione “utile” dal 1° gennaio 2007.
E le contribuzioni aggiuntive a quelle dell’AGO precedenti? Vengono sterilizzate e ciò significa che un’agevolazione fiscale, prevista per legge sin dal 1992, ha valore solo sulla parte di prestazione la cui contribuzione é versata dal 1° gennaio 2007, mentre il differenziale IRPEF continua ad introitarlo il fisco per intere generazioni di attivi, tanto che per l’applicazione della massima agevolazione sostitutiva dell’IRPEF con aliquota del 9% se ne parlerà il 1° gennaio 2042!
Todos caballeros solo da tale data? Manco per idea; sei dipendente pubblico? No, tu no!
Che razza d’incentivo fiscale all’adesione dei lavoratori dipendenti dagli enti pubblici alla previdenza complementare del Fondo Sirio é mai questa?